Art. 56
Domanda di registrazione
In vigore dal 4 lug 2012
Domanda di registrazione
1. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all’AESFEM.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa.
Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.
3. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione all’AESFEM.
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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