Art. 88

Siti Internet

In vigore dal 4 lug 2012
Siti Internet 1.   L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti: a) i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’; b) le sanzioni applicate per violazioni degli e da 7 a 11; c) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione; d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V; e) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione; f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione; g) le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli ; h) il registro pubblico di cui all’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM. 3.   Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.
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