Art. 88
Siti Internet
In vigore dal 4 lug 2012
Siti Internet
1. L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:
a)
i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’;
b)
le sanzioni applicate per violazioni degli e da 7 a 11;
c)
le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;
d)
le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;
e)
le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;
f)
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;
g)
le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli ;
h)
il registro pubblico di cui all’.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM.
3. Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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