Art. 25
Riconoscimento delle CCP di paesi terzi
In vigore dal 4 lug 2012
Riconoscimento delle CCP di paesi terzi
1. Solo le CCP stabilite nei paesi terzi riconosciute dall’AESFEM possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione.
2. L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:
a)
la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;
b)
la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;
c)
sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;
d)
la CCP è stabilita o autorizzata in un paese terzo che dispone di sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo considerati equivalenti a quelli dell’Unione conformemente ai criteri indicati nell’intesa comune tra gli Stati membri sull’equivalenza dei paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (29).
3. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l’AESFEM consulta:
a)
l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;
b)
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’;
c)
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;
d)
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
e)
i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
f)
le banche centrali che emettono le valute dell’Unione più rilevanti avendo riguardo alla denominazione degli strumenti finanziari compensati o da compensare.
4. La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’AESFEM.
La CCP richiedente fornisce all’AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’AESFEM accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.
La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’, paragrafo 3.
L’AESFEM consulta le autorità e i soggetti di cui al paragrafo 3 prima di decidere.
Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto la CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.
L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento.
5. L’AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4. L’AESFEM può revocare il riconoscimento della CCP se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte e nelle stesse situazioni di quelle descritte nell’.
6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del presente regolamento, che le CCP sono soggette nel paese terzo su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.
7. L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro normativo e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:
a)
il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’AESFEM relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi;
b)
il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;
c)
il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;
d)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.
8. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all’AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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