Art. 23

Cooperazione tra autorità

In vigore dal 4 lug 2012
Cooperazione tra autorità 1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l’AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC. 2.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’, sulla base delle informazioni disponibili al momento.
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