Art. 24
Situazioni di emergenza
In vigore dal 4 lug 2012
Situazioni di emergenza
L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità informa l’AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.
Storico versioni
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