Art. 26
Disposizioni generali
In vigore dal 4 lug 2012
Disposizioni generali
1. Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.
4. Le CCP mantengono una chiara separazione nell’ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.
5. Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio.
6. Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.
7. Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.
8. Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell’autorità competente.
9. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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