Art. 27
Alta dirigenza e consiglio
In vigore dal 4 lug 2012
Alta dirigenza e consiglio
1. L’alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.
2. Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli . La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.
I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.
3. Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell’autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.
Storico versioni
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