Art. 28

Comitato dei rischi

In vigore dal 4 lug 2012
Comitato dei rischi 1.   La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi. 2.   La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente. 3.   Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi. 4.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione. 5.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.
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Comitato dei rischi (Art. 28 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo