Art. 21

Riesame e valutazione

In vigore dal 4 lug 2012
Riesame e valutazione 1.   Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’ riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valuta i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte. 2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP. 3.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno. Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. 4.   Le autorità competenti informano il collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive intraprese o sanzioni comminate. 5.   Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l’azione o le misure che la situazione richiede. 6.   L’AESFEM assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi. Ai fini del primo comma l’AESFEM, con periodicità almeno annuale: a) conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010; e b) avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del secondo comma, lettera b), rivela l’insufficiente resilienza di una o più CCP, l’AESFEM emette le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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