Art. 13

Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme

In vigore dal 4 lug 2012
Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme 1.   La Commissione è assistita dall’AESFEM nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli , con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo: a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli del presente regolamento; b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione; Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui agli se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione. 4.   La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite negli e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione ritira il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
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