Art. 11
Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP
In vigore dal 4 lug 2012
Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP
1. Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:
a)
la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;
b)
processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.
2. Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’ utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.
3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’ adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.
4. Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.
5. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’ concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
6. Un’operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b)
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Un’operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b)
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).
8. Un’operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b)
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
9. Un’operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b)
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).
10. Un’operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b)
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull’esenzione.
L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.
12. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.
13. L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all’.
14. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;
b)
le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;
c)
le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;
d)
le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;
e)
i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
15. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:
a)
le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 3;
b)
il livello di capitale richiesto ai fini della conformità al disposto del paragrafo 4;
c)
le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;
d)
i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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