Art. 3

Operazioni infragruppo

In vigore dal 4 lug 2012
Operazioni infragruppo 1.   In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell’Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’, paragrafo 2. 2.   In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi: a) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni: i) la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’, paragrafo 2; ii) l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; b) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo; c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono: a) incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’ di tale regolamento); o b) coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’ della direttiva 2006/49/CE.
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Operazioni infragruppo (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo