Art. 10

Controparti non finanziarie

In vigore dal 4 lug 2012
Controparti non finanziarie 1.   Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia di compensazione di cui al paragrafo 3, a) lo notifica immediatamente all’AESFEM e all’autorità competente di cui al paragrafo 5; b) diviene soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi dell’ per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e c) compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all’obbligo di compensazione. 2.   Una controparte non finanziaria divenuta soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e che dimostri successivamente all’autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni non supera la soglia di compensazione non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’. 3.   In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo. 4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino: a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie e, se del caso, propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica. 5.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
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