Art. 8
Accesso a una sede di negoziazione
In vigore dal 4 lug 2012
Accesso a una sede di negoziazione
1. Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.
2. La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.
3. Se la sede di negoziazione nega l’accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.
4. Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l’accesso entro tre mesi dall’accoglimento della relativa richiesta.
L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.
5. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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