Art. 7
Accesso alle CCP
In vigore dal 4 lug 2012
Accesso alle CCP
1. Le CCP autorizzate a compensare contratti derivati OTC accettano di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione.
Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.
2. Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.
3. Se rifiuta l’accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.
4. Eccezion fatta per il caso in cui l’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l’accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l’accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.
L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.
5. L’AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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