Art. 17
Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione
In vigore dal 4 lug 2012
Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione
1. La CCP richiedente presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2. La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che la CCP richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. L’autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente all’AESFEM e al collegio di cui all’, paragrafo 1.
3. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio istituito conformemente all’, paragrafo 1, e all’AESFEM.
4. L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la CCP richiedente rispetta tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.
L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.
L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.
Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.
La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.
Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.
5. Qualora l’autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell’Unione, l’AESFEM agisce conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.
6. Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell’assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.
7. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.
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