Art. 33

Conflitti di interesse

In vigore dal 4 lug 2012
Conflitti di interesse 1.   Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi. 2.   Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato. 3.   Se la CCP è un’impresa madre o un’impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia. 4.   Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue: a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti; b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto. 5.   Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:648:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conflitti di interesse (Art. 33 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo