Art. 35
Esternalizzazione
In vigore dal 4 lug 2012
Esternalizzazione
1. Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:
a)
l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;
b)
il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;
c)
le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;
d)
l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;
e)
l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;
f)
il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;
g)
la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;
h)
la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;
i)
il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;
j)
il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.
La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente.
2. L’autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.
3. Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:648:oj#art-35