Art. 36

Disposizioni generali

In vigore dal 4 lug 2012
Disposizioni generali 1.   Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi. 2.   Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.
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Disposizioni generali (Art. 36 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo