Art. 4
Obbligo di compensazione
In vigore dal 4 lug 2012
Obbligo di compensazione
1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:
a)
sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:
i)
tra due controparti finanziarie;
ii)
tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
iii)
tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
iv)
tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o
v)
tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e
b)
sono stipulati o novati:
i)
a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o
ii)
a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, lettera c).
2. I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’ non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’.
L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:
a)
se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010;
b)
ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.
3. I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’ o riconosciuta ai sensi dell’ come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b).
A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli .
4. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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