Definizione data dalla norma indicata.
a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi
Fonte: reg-2012-07-04-648 — art. 2 →