Questo termine è definito da 45 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola
Fonte: reg-1991-11-25-3579 — art. 7-15 →una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola
Fonte: reg-1991-06-17-2229 — art. 8 →un gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Fonte: reg-2025-02-27-1142 — art. 1 →quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Fonte: d-1997-11-14-485 — art. 1 →il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis, del Codice
Fonte: d-2022-05-02-88 — art. 1 →il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE
Fonte: reg-2012-07-04-648 — art. 2 →una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola
Fonte: reg-1988-03-14-809 — art. 25 →un gruppo di imprese, inclusi ma non solo i gruppi bancari, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni i cui bilanci sono consolidati ai fini della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
Fonte: reg-2014-11-26-1333 — art. 1 →to definito all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
Fonte: reg-2014-12-17-1348 — art. 2 →un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse
Fonte: dlgs-2005-05-30-142 — art. 1 →l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127
Fonte: dlgs-2010-01-27-39 — art. 1 →l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente
Fonte: reg-2019-12-17-688 — art. 3 →gruppo di imprese comprendente un'impresa madre, le sue filiazioni, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →un gruppo di imprese, di cui almeno una sia un ente creditizio, composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), compreso qualsiasi sottogruppo
Fonte: reg-2014-04-16-468 — art. 2 →un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un’azienda
Fonte: dir-2007-06-28-43 — art. 2 →l'impresa madre e tutte le sue figlie
Fonte: dir-2013-06-26-34 — art. 2 →un gruppo come definito all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE
Fonte: dir-2014-05-15-65 — art. 4 →gruppo ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →persone giuridiche che sono imprese controllate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la singola persona fisica o giuridica che controlla l’impresa
Fonte: reg-2012-07-05-918 — art. 2 →gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
Fonte: reg-2016-03-09-957 — art. 1 →l'impresa madre e tutte le imprese figlie soggette al suo controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8).
Fonte: reg-2016-12-15-2286 — art. 2 →il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE
Fonte: reg-2019-03-12-1122 — art. 3 →un gruppo come definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 648/2012
Fonte: reg-2020-12-16-23 — art. 2 →nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi
Fonte: reg-2020-03-26-464 — art. 13 →gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
Fonte: reg-2025-04-29-885 — art. 1 →insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB
Fonte: d-2014-09-02-166 — art. 1 →l'insieme delle società consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Fonte: d-2012-12-28-261 — art. 2 →un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento
Fonte: dlgs-2010-09-27-181 — art. 2 →una società controllante e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario
Fonte: dlgs-2015-11-16-180 — art. 1 →l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002
Fonte: dlgs-2015-08-18-139 — art. 5-bis →un gruppo di imprese composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), compreso qualsiasi sottogruppo
Fonte: dec-2019-07-23-23 — art. 1 →un’impresa madre e le sue filiazioni
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →a) un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita
Fonte: dir-2022-12-15-2523 — art. 3 →un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE
Fonte: dir-2019-11-27-2034 — art. 3 →un gruppo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2019-11-27-2162 — art. 3 →una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola
Fonte: reg-1991-11-25-3579 — art. 7 →impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2
Fonte: reg-2014-07-15-806 — art. 3 →gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Fonte: reg-2016-03-09-958 — art. 1 →l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente
Fonte: reg-2019-12-17-689 — art. 2 →l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica
Fonte: reg-2020-01-30-692 — art. 2 →un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE
Fonte: reg-2022-12-14-2554 — art. 3 →gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Fonte: reg-2025-02-27-1141 — art. 1 →un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Fonte: dir-2007-11-13-64 — art. 4 →un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (20)
Fonte: dir-2014-02-04-17 — art. 4 →un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all’articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE o imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (29) che sono legate tra loro da una relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o all’articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2015-11-25-2366 — art. 4 →