Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«segnalazione di ordini e operazioni sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini o delle operazioni sospetti - compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi - e di altri aspetti del funzionamento della DLT sospetti qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
2)
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
3)
«gruppo»: gruppo ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
4)
«ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all’aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:885:oj#art-1