Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «segnalazione di ordini e operazioni sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini o delle operazioni sospetti - compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi - e di altri aspetti del funzionamento della DLT sospetti qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso; 2) «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico; 3) «gruppo»: gruppo ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); 4) «ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all’aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.
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