Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «segnalazione di ordine o operazione sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che deve essere effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
c) «gruppo»: gruppo ai sensi dell', punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d) «ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:957:oj#art-1