Art. 2
Obblighi generali
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per:
a)
monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
b)
trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.
2. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
a)
la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
b)
la tipologia di clienti interessata;
c)
il luogo in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita, sia esso in una sede di negoziazione o al di fuori di essa.
3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure per:
a)
monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato.
b)
trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.
4. Gli obblighi previsti al paragrafo 3 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
a)
la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
b)
la tipologia di clienti interessata.
5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvede a che i dispositivi, sistemi e procedure previsti ai paragrafi 1 e 3:
a)
siano adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale;
b)
siano valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario;
c)
siano documentati chiaramente per iscritto, con gli eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni.
I soggetti menzionati al primo comma trasmettono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni previste al medesimo comma, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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