Art. 2

Obblighi generali

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali 1.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per: a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato. 2.   Gli obblighi previsti al paragrafo 1 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano: a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita; b) la tipologia di clienti interessata; c) il luogo in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita, sia esso in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. 3.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure per: a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato. b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato. 4.   Gli obblighi previsti al paragrafo 3 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano: a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita; b) la tipologia di clienti interessata. 5.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvede a che i dispositivi, sistemi e procedure previsti ai paragrafi 1 e 3: a) siano adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale; b) siano valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario; c) siano documentati chiaramente per iscritto, con gli eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni. I soggetti menzionati al primo comma trasmettono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni previste al medesimo comma, lettere b) e c).
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