Art. 4

Formazione

In vigore dal 9 mar 2016
Formazione 1.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni organizzano e impartiscono una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compreso il personale incaricato dell'elaborazione degli ordini e delle operazioni. La formazione è offerta periodicamente ed è adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta. 2.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impartiscono la formazione prevista al paragrafo 1 anche al personale incaricato della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
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Formazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2016/957) — Testo vigente | Portale Normativo