Art. 3

Prevenzione, monitoraggio e rilevamento

In vigore dal 9 mar 2016
Prevenzione, monitoraggio e rilevamento 1.   I dispositivi, sistemi e procedure previsti all', paragrafi 1 e 3: a) permettono l'analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato nei sistemi della sede di negoziazione e, nel caso della persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni, anche al di fuori della sede di negoziazione; b) generano allarmi per indicare le attività per le quali è necessario approfondire l'analisi al fine di individuare potenziali casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; c) coprono l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dai soggetti interessati. 2.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni atte a dimostrare l'adeguatezza e la proporzionalità dei loro sistemi alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, comprese le informazioni sul livello di automazione integrato in tali sistemi. 3.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impiegano, a un livello adeguato e proporzionato alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, software e procedure di ausilio ai fini della prevenzione e del rilevamento dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Rientra tra i sistemi e le procedure previsti al paragrafo 1 il software che permette la lettura automatizzata differita e la possibilità di ripercorrere e analizzare i dati del portafoglio ordini; tale software ha capacità sufficiente per operare in ambiente di negoziazione algoritmica. 4.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana ai fini del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. 5.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana anche ai fini della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. 6.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni ha il diritto di delegare a una persona giuridica facente parte dello stesso gruppo, con accordo scritto, l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvede a che l'accordo sia documentato chiaramente e che siano assegnati e concordati i compiti e le responsabilità, durata della delega compresa. 7.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni può delegare a un terzo («prestatore del servizio»), con accordo scritto, l'esecuzione dell'analisi dei dati, compresi i dati sugli ordini e sulle operazioni, e la generazione degli allarmi che gli consentono di monitorare, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e soddisfa in ogni momento le condizioni seguenti: a) mantiene le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi che gli sono forniti e l'adeguatezza organizzativa dei prestatori dei servizi, per vigilare sui servizi delegati e per gestire i rischi connessi alla delega di funzioni; b) ha accesso diretto a tutte le pertinenti informazioni relative all'analisi dei dati e alla generazione degli allarmi. L'accordo scritto illustra i diritti e gli obblighi del delegante di cui al primo comma e quelli del prestatore del servizio. Stabilisce i motivi che consentono al delegante di cessare l'accordo. 8.   Nel quadro dei dispositivi e procedure previsti all', paragrafi 1 e 3, il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni conservano per un periodo di cinque anni le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato esaminati e i motivi che hanno indotto a trasmettere la STOR o viceversa a non trasmetterla. Tali informazioni sono comunicate all'autorità competente su sua richiesta. I soggetti di cui al primo comma provvedono a che i dispositivi e procedure previsti all', paragrafi 1 e 3, garantiscano e preservino la riservatezza delle informazioni di cui al primo comma.
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