Art. 6

Tempi della STOR

In vigore dal 9 mar 2016
Tempi della STOR 1.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvedono a predisporre dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere la STOR, a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto di effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o di effettiva o tentata manipolazione del mercato. 2.   I dispositivi, sistemi e procedure previsti al paragrafo 1 offrono la possibilità di trasmettere la STOR relativa a operazioni e ordini passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente. In siffatti casi il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni spiegano nella STOR all'autorità competente i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso. 3.   Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sono venuti a conoscenza dopo la trasmissione originaria della STOR e le forniscono qualsiasi informazione o documento richieda.
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Tempi della STOR (Art. 6 Regolamento (UE) 2016/957) — Testo vigente | Portale Normativo