Art. 7
Contenuto della STOR
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto della STOR
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmettono la STOR utilizzando il modello riportato nell'allegato.
2. Nel trasmettere la STOR i soggetti di cui al paragrafo 1 compilano i campi informativi pertinenti agli ordini o operazioni segnalati in un modo chiaro e preciso. La STOR riporta perlomeno le informazioni seguenti:
a)
identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;
b)
descrizione dell'ordine o dell'operazione, tra cui:
i)
tipologia dell'ordine e della negoziazione, in particolare se compravendita per blocchi, e luogo dell'attività,
ii)
prezzo e volume;
c)
motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
d)
mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito;
e)
qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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