Art. 8
Mezzo di trasmissione
In vigore dal 9 mar 2016
Mezzo di trasmissione
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmette la STOR, compresi i documenti giustificativi e gli allegati, all'autorità competente prevista all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità stessa.
2. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico di cui al paragrafo 1. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:957:oj#art-8