Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«entità»: qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;
2)
«entità costitutiva»:
a)
qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala; e
b)
qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a);
3)
«gruppo»:
a)
un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o
b)
un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
4)
«gruppo multinazionale di imprese»: qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;
5)
«gruppo nazionale su larga scala»: qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;
6)
«bilancio consolidato»:
a)
il bilancio redatto da un'entità in conformità di un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono presentati come quelli di una singola unità economica;
b)
per i gruppi di cui al punto 3), lettera b), il bilancio redatto da un'entità conformemente a un principio contabile conforme;
c)
il bilancio dell'entità controllante capogruppo che non è redatto conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti; e
d)
se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alla lettera a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:
i)
di un principio contabile conforme; o
ii)
di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
7)
«esercizio fiscale»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, il periodo corrispondente all'anno civile;
8)
«entità costitutiva che presenta la dichiarazione»: un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell';
9)
«entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a)
è parzialmente o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali;
b)
non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
i)
svolgere una funzione statale; o
ii)
gestire o investire le attività dell'amministrazione pubblica o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale amministrazione pubblica o della giurisdizione;
c)
è responsabile nei confronti di un'amministrazione pubblica in merito alle sue prestazioni complessive e le fornisce una relazione informativa annuale; e
d)
le sue attività sono attribuite a un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono distribuiti esclusivamente a tale amministrazione pubblica e nessuna frazione di tali utili netti può maturare a beneficio di un privato;
10)
«organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, o un'agenzia o ente strumentale parzialmente o interamente detenuta o detenuto dalla stessa, che soddisfi tutti i criteri seguenti:
a)
consiste principalmente di governi;
b)
ha concluso con la giurisdizione in cui è stabilita un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale giurisdizione; e
c)
la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;
11)
«organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a)
è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza:
i)
esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
ii)
in quanto organizzazione professionale, unione di operatori economici, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, unione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
b)
sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
c)
non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sulle sue attività;
d)
il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:
i)
nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;
ii)
a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
iii)
a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
e)
in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'organizzazione senza scopo di lucro o all'amministrazione pubblica, compresa qualsiasi entità statale, della giurisdizione di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica;
f)
non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
12)
«entità fiscalmente trasparente»: un'entità nella misura in cui è fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione;
un'entità fiscalmente trasparente è considerata:
a)
un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
b)
un'entità ibrida inversa per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui non è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
ai fini della presente definizione, per «entità fiscalmente trasparente» si intende un'entità i cui redditi, le cui spese, i cui profitti o le cui perdite sono considerati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti dal proprietario diretto di tale entità in proporzione al suo interesse in tale entità;
qualora sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, una partecipazione in un'entità o una stabile organizzazione che è un'entità costitutiva è considerata come se detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente;
un'entità costitutiva che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità fiscalmente trasparente e un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite, nella misura in cui:
a)
i suoi proprietari sono localizzati in una giurisdizione che considera l'entità come fiscalmente trasparente;
b)
non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e
c)
i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;
13)
«stabile organizzazione»:
a)
una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all' del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato;
b)
se non è in vigore alcuna convenzione fiscale, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;
c)
se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in tale giurisdizione che sarebbe considerata come stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all' di tale convenzione; o
d)
una sede di attività o presunta sede di attività non descritta nelle lettere a), b) e c) tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità, a condizione che tale giurisdizione esenti i redditi attribuibili a tali operazioni;
14)
«entità controllante capogruppo»:
a)
un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
b)
l'entità principale di un gruppo quale definito al punto 3), lettera b);
15)
«aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15 %);
16)
«imposta integrativa»: la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell';
17)
«regime fiscale delle società controllate estere»: un insieme di regole fiscali, diverse da un'IIR qualificata, in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera o l'entità principale di una stabile organizzazione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità costitutiva estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;
18)
«IIR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a)
siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;
b)
siano gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
19)
«entità costitutiva a bassa imposizione»:
a)
un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o
b)
un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
20)
«entità controllante intermedia»: un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, entità controllante parzialmente partecipata, stabile organizzazione o entità d'investimento;
21)
«partecipazione di controllo»: una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme; si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
22)
«entità controllante parzialmente partecipata»: un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da una o più persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, stabile organizzazione o entità d'investimento;
23)
«partecipazione»: qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;
24)
«entità controllante»: un’entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;
25)
«principio contabile conforme»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;
(26)
« principio contabile conforme»: in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
(27)
«distorsione competitiva rilevante»: per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione aggregata del reddito o della spesa superiore a 75 000 000 EUR in un esercizio fiscale rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);
28)
«imposta integrativa domestica qualificata»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
a)
preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE; e
b)
sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
29)
«valore contabile netto delle attività materiali»: la media dei valori iniziale e finale delle attività materiali dopo aver tenuto conto della svalutazione, dell'esaurimento e della riduzione di valore accumulati, come riportato nel bilancio;
30)
«entità d'investimento»:
a)
un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
b)
un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o mediante una catena di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio; o
c)
un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di un'entità di cui alla lettera a), a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito derivi da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante ai fini della presente direttiva;
31)
«fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
b)
investe conformemente a una politica di investimento definita;
c)
consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
d)
è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
e)
i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
f)
il fondo, o la sua gestione, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e
g)
è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
32)
«veicolo di investimento immobiliare»: un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è assoggettata a un unico livello di imposizione, in capo ad essa o in capo ai titolari di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;
33)
«fondo pensione»:
a)
un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
i)
tale entità è regolamentata in quanto tale da tale giurisdizione o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
ii)
tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala;
b)
un'entità di servizi pensionistici;
34)
«entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;
35)
«giurisdizione a bassa imposizione»: rispetto a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala in qualsiasi esercizio fiscale, uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala abbia un reddito qualificante e sia assoggettato a un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
36)
«reddito o perdita qualificante»: il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva aggiustato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII;
37)
«imposta di imputazione rimborsabile non qualificata»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:
a)
rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
b)
rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista;
ai fini della presente definizione, per «imposta di imputazione qualificata» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dall'entità principale, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:
a)
da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;
b)
a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;
c)
a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
d)
a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte del un gruppo multinazionale di imprese o del un gruppo nazionale su larga scala, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;
ai fini della lettera d):
i)
un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in una giurisdizione se è costituito e gestito in tale giurisdizione;
ii)
un'entità d'investimento è residente in una giurisdizione se è costituita e regolamentata in tale giurisdizione;
iii)
una società di assicurazione sulla vita è residente nella giurisdizione in cui è localizzata;
38)
«credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
a)
un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o
b)
se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale;
un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare importo di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta di imputazione qualificata o di un'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;
39)
«credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;
40)
«entità principale»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione;
41)
«entità costitutiva proprietaria»: un’entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala;
42)
«regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:
a)
applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
b)
applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
c)
era in vigore il 1o luglio 2021 o prima di tale data;
43)
«UTPR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a)
siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale di imprese;
b)
sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
44)
«entità designata a presentare la dichiarazione »: l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala ad adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui all' per conto del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2523:oj#art-3