Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all' del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (17). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell' della direttiva 2003/87/CE;
2) «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell', responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione;
3) «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione;
4) «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore;
5) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell' della direttiva 2003/87/CE;
6) «verificatore»: il responsabile della verifica di cui alla definizione dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (18);
7) «quote del trasporto aereo»: quote create in applicazione dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell' di tale direttiva;
8) «quote generiche»: tutte le altre quote create in applicazione della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell' di tale direttiva;
9) «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione;
10) «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione;
11) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì;
12) «operazione»: procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento di una quota da un conto a un altro;
13) «restituzione»: la contabilizzazione di una quota da parte del gestore o dell'operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;
14) «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;
15) «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;
16) «reato grave»: il reato grave ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;
17) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;
18) «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014;
19) «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
20) «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell', paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE;
21) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell', paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;
22) «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
Storico versioni
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