Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all' del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (17). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1)   «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell' della direttiva 2003/87/CE; 2)   «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell', responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione; 3)   «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione; 4)   «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore; 5)   «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell' della direttiva 2003/87/CE; 6)   «verificatore»: il responsabile della verifica di cui alla definizione dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (18); 7)   «quote del trasporto aereo»: quote create in applicazione dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell' di tale direttiva; 8)   «quote generiche»: tutte le altre quote create in applicazione della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell' di tale direttiva; 9)   «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione; 10)   «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione; 11)   «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì; 12)   «operazione»: procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento di una quota da un conto a un altro; 13)   «restituzione»: la contabilizzazione di una quota da parte del gestore o dell'operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile; 14)   «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; 15)   «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849; 16)   «reato grave»: il reato grave ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849; 17)   «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849; 18)   «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014; 19)   «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 20)   «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell', paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE; 21)   «gruppo»: il gruppo ai sensi dell', paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE; 22)   «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo