Art. 7
Amministratori nazionali
In vigore dal 12 mar 2019
Amministratori nazionali
1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, a norma dell', attraverso il proprio amministratore nazionale indicato nell'allegato I.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti dell'amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.
4. La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione procede a tutte le consultazioni del caso a norma dei trattati per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Le modalità di cooperazione, concordate tra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, prevedono procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, procedure relative alle modifiche e agli incidenti nel registro dell'Unione, specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL, così come disposizioni relative alle mansioni dei titolari del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento. Le modalità di cooperazione possono comprendere modalità di consolidamento dei collegamenti di comunicazione esterni, dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e delle procedure di accesso ai conti di utilizzatore. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del titolo I, capo 3, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali, con cadenza biennale, una relazione sulle prassi pertinenti in vigore in ciascuno Stato membro.
5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate in applicazione delle disposizioni in essa contenute.
Storico versioni
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