Art. 9
Stato dei conti
In vigore dal 12 mar 2019
Stato dei conti
1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: «aperto», «bloccato», «in attesa di chiusura» o «chiuso». In determinati anni, i conti possono trovarsi anche nello stato «escluso».
2. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, ad eccezione di quelle indicate agli .
3. Prima della chiusura, a un conto può essere assegnato lo stato «in attesa di chiusura» per il periodo durante il quale sono disponibili mezzi di ricorso contro la chiusura o fino a che non siano soddisfatte le condizioni di chiusura, ma non per più di dieci anni. Non è consentito avviare alcuna procedura né acquisire unità dai conti il cui stato risulta «in attesa di chiusura» e tutti gli accessi a tali conti sono sospesi. Al conto «in attesa di chiusura» può essere assegnato lo stato «aperto» solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per l'apertura di un conto.
4. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Il conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.
5. In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell' o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell'esclusione.
6. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore aereo lo stato «escluso», previa comunicazione all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nell'EU ETS.
7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, ad eccezione delle procedure di cui agli e di quelle indicate agli corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato «escluso».
Storico versioni
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