Art. 27
Cancellazione dei verificatori
In vigore dal 12 mar 2019
Cancellazione dei verificatori
1. L'amministratore nazionale cancella il verificatore dal registro dell'Unione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cancellazione presentata dal verificatore.
2. L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di cancellare il verificatore dal registro dell'Unione in uno dei seguenti casi:
a)
l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;
b)
il verificatore ha cessato l'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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