Art. 28

Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore

In vigore dal 12 mar 2019
Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore 1.   Se, nonostante ripetute comunicazioni, la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso ai conti a norma dell' non è risolta entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti a cui è sospeso l'accesso. Nel caso dei conti di deposito di gestore o di operatore aereo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più. 2.   L'amministratore nazionale può chiudere il conto di scambio su cui non sono state registrate operazioni per un anno, dopo aver comunicato al titolare che il conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi e a meno che non riceva la richiesta di mantenerlo. Se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare, l'amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto o assegnargli lo stato «in attesa di chiusura». 3.   L'amministratore nazionale chiude il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo su ordine dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso. 4.   L'amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato se ritiene che l'approvazione del rappresentante autorizzato avrebbe dovuto essere respinta a norma dell', paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all'identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi. 5.   Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica dello stato del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione di un rappresentante autorizzato a norma del paragrafo 4 presso l'autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
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