Art. 21

Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati

In vigore dal 12 mar 2019
Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati 1.   Il richiedente che chiede l'apertura di un conto o la registrazione di un verificatore designa un numero di rappresentanti autorizzati conforme a quanto disposto dall'. 2.   Quando designa un rappresentante autorizzato, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore. Tali informazioni comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato VIII. Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione ai fini della verifica di cui al paragrafo 4. 3.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni necessarie in conformità del paragrafo 2, l'amministratore nazionale approva il rappresentante autorizzato oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la designazione richiede più tempo, l'amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto. 4.   L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della designazione del rappresentante autorizzato siano completi, aggiornati, accurati e veritieri. In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza. 5.   L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare il rappresentante autorizzato nei seguenti casi: a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi; b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale; c) per motivi previsti dal diritto nazionale. 6.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato, il titolare del conto può contestare il rifiuto rivolgendosi all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo