Art. 19

Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore

In vigore dal 12 mar 2019
Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore 1.   L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell'apertura del conto o della registrazione siano completi, aggiornati, accurati e veritieri. In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza. 2.   L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire il conto o registrare il verificatore nei seguenti casi: a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi; b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale; c) se l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi legate a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; d) per motivi previsti dal diritto nazionale. 3.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell'autorità competente. Tutti gli accessi al conto sono sospesi a norma dell', paragrafo 4, fino a quando non vengono meno i motivi del rifiuto di cui al paragrafo 2. 4.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, il richiedente può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/1122) — Testo vigente | Portale Normativo