Art. 18
Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione
1. La domanda di registrazione del verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle stabilite negli allegati III e V.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all', l'amministratore nazionale registra il verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di registrarlo a norma dell'.
Storico versioni
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