Art. 18 · Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione

Art. 18

Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione 1.   La domanda di registrazione del verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle stabilite negli allegati III e V. 2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all', l'amministratore nazionale registra il verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di registrarlo a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-18