Art. 16
Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione
1. Il richiedente presenta all'amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di scambio nel registro dell'Unione. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato IV.
2. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
3. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente sia iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all', l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto di scambio o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'.
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