Art. 15

Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione 1.   Entro venti giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo, l'autorità competente o l'operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione. 2.   Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo. 3.   Gli operatori aerei che svolgono attività di trasporto aereo responsabili di emissioni annue totali inferiori a 25 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti l'anno, o che effettuano meno di 243 voli per quadrimestre nel corso di tre quadrimestri consecutivi, possono conferire a una persona fisica o giuridica il mandato di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote in applicazione dell', paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. Responsabile dell'adempimento resta l'operatore aereo. Al momento di conferire il mandato a una persona fisica o giuridica, l'operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d'interesse tra il mandatario e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica cui è conferito il mandato fornisce le informazioni necessarie in conformità del paragrafo 1. 4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1e all', l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore aereo per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'. 5.   Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.
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