Art. 17
Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione
L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.
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