Art. 14

Apertura di conti di deposito di gestore nel registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Apertura di conti di deposito di gestore nel registro dell'Unione 1.   Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di gestore nel registro dell'Unione. 2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all', l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di gestore per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'. 3.   È consentito aprire un nuovo conto di deposito di gestore solo se l'impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.
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