Art. 13
Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione
1. Il sistema di compensazione o di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, collegato a una piattaforma d'asta designata a norma dell' o dell' del medesimo regolamento, può presentare all'amministratore nazionale una domanda per l'apertura, nel registro dell'Unione, di un conto per la consegna delle garanzie d'asta. La persona che presenta la domanda per l'apertura del conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all'allegato IV.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all', l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto per la consegna delle garanzie d'asta o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'.
3. Le quote detenute in un conto per la consegna delle garanzie d'asta costituiscono garanzie ai sensi dell', lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione costituisce il conto pertinente ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE, e si considera situato nello Stato membro di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento e disciplinato dalla legislazione del medesimo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-13