Art. 26
Chiusura di conti di deposito di operatore aereo
In vigore dal 12 mar 2019
Chiusura di conti di deposito di operatore aereo
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che l'operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore aereo se sussistono le seguenti condizioni:
a)
è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;
b)
l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
c)
le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU ETS;
d)
l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
e)
non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell', paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-26