Art. 50
Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
In vigore dal 12 mar 2019
Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l'operatore aereo può ricevere un'assegnazione per l'anno in questione.
2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'.
3. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.
4. Qualora sia in vigore un accordo, a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
5. Il conto di deposito di operatore aereo nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.
6. L'amministratore centrale provvede a che l'operatore aereo possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dello Stato membro sia stata modificata a norma dell' per correggere le quote in eccesso assegnate all'operatore aereo e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.
7. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione effettuata dopo che l'operatore aereo ha cessato le attività cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.
Storico versioni
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