Art. 75
Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati
In vigore dal 12 mar 2019
Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati
1. La Commissione rende accessibili agli amministratori nazionali le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati che definiscono i requisiti operativi per il registro dell'Unione, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e gli obblighi relativi alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza.
2. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati sono stilate in consultazione con gli Stati membri.
3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all' della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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