Art. 73
Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL
In vigore dal 12 mar 2019
Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL
1. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati nell'EUTL relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano a quelli relativi a tali quote nel registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL registri tutte le procedure.
2. Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l'EUTL rileva un'incongruenza consistente nel fatto che le informazioni relative ai conti o alle quote detenute fornite dal registro dell'Unione nell'ambito della suddetta verifica periodica differiscono dalle informazioni presenti nell'EUTL, l'amministratore centrale provvede affinché quest'ultimo non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote interessati dall'incongruenza. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL comunichi immediatamente ogni incongruenza all'amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati.
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